Versamenti sospesi di dicembre: le condizioni per la proroga
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Il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, prevede il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.
Cosa viene sospeso e qual è il nuovo termine?
Quali sono i versamenti sospesi? Si tratta:
delle ritenute ex art. 23 e 24 Dpr 600/73 operate dal sostituto di imposta e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF;
dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL);
dell’Iva;
in scadenza nel mese di dicembre 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
Chi può godere del differimento dei termini?
Non tutti i contribuenti potranno godere della proroga dei suddetti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.
La sospensione è prevista in primis ex art 2 del D.L. 157/2020 per quei contribuenti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro nel caso in cui nel mese di novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019; ma non solo.
Godono del differimento anche alcune attività i cui operatori risiedono nelle zone “rosse” o “arancioni”.
Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
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Cosa viene sospeso e qual è il nuovo termine?
Quali sono i versamenti sospesi? Si tratta:
delle ritenute ex art. 23 e 24 Dpr 600/73 operate dal sostituto di imposta e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF;
dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL);
dell’Iva;
in scadenza nel mese di dicembre 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
Chi può godere del differimento dei termini?
Non tutti i contribuenti potranno godere della proroga dei suddetti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.
La sospensione è prevista in primis ex art 2 del D.L. 157/2020 per quei contribuenti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro nel caso in cui nel mese di novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019; ma non solo.
Godono del differimento anche alcune attività i cui operatori risiedono nelle zone “rosse” o “arancioni”.
Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
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