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Super bonus 110%: le novità dopo la conversione del del decreto rilancio

15:02
 
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Nella seduta dello scorso 16 luglio il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in Legge del DL 34/2020. In sede di conversione, è stato integralmente riscritto l’art. 119 con rilevanti modifiche al super bonus 110% rispetto al testo originale.
A CHI SPETTA E PER QUALI IMMOBILI?
La platea dei possibili fruitori dell’agevolazioni, si è notevolmente allargata, avendo il legislatore eliminato il riferimento al solo immobile “abitazione principale”. Dentro quindi le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e confermati ovviamente i condomìni. Per le persone fisiche attenzione però al numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Rientrano anche le Onlus, le OdV, le APS e, dulcis in fundo, le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
SI PARTE CON I LAVORI QUINDI?
Posto che l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e quindi il bonus è già in vigore, mancano però ancora:
•il decreto attuativo del MISE sulla congruità delle spese sostenute, una sorta di elenco che indica i «massimali specifici di costo» per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (in attesa di quel provvedimento, si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nelle diverse zone);
•le modalità operative per accedere, in luogo della detrazione, all’opzione dello sconto in fattura e/o della cessione del credito d’imposta, opportunità che, insieme all’aliquota prevista del 110%, rappresenta il grosso appeal della nuova agevolazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica e di consolidamento degli edifici in funzione anti sismica.
Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
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20 episodes

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A CHI SPETTA E PER QUALI IMMOBILI?
La platea dei possibili fruitori dell’agevolazioni, si è notevolmente allargata, avendo il legislatore eliminato il riferimento al solo immobile “abitazione principale”. Dentro quindi le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e confermati ovviamente i condomìni. Per le persone fisiche attenzione però al numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Rientrano anche le Onlus, le OdV, le APS e, dulcis in fundo, le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
SI PARTE CON I LAVORI QUINDI?
Posto che l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e quindi il bonus è già in vigore, mancano però ancora:
•il decreto attuativo del MISE sulla congruità delle spese sostenute, una sorta di elenco che indica i «massimali specifici di costo» per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (in attesa di quel provvedimento, si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nelle diverse zone);
•le modalità operative per accedere, in luogo della detrazione, all’opzione dello sconto in fattura e/o della cessione del credito d’imposta, opportunità che, insieme all’aliquota prevista del 110%, rappresenta il grosso appeal della nuova agevolazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica e di consolidamento degli edifici in funzione anti sismica.
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